La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una società cooperativa al pagamento di contributi su somme qualificate come indennità di trasferta. La Corte ha ribadito che l'onere di provare l'effettivo svolgimento delle trasferte, necessario per l'esenzione contributiva, spetta esclusivamente al datore di lavoro. La documentazione generica e le testimonianze non sono state ritenute sufficienti, portando alla qualificazione del comportamento come evasione contributiva e non come semplice omissione.
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