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Art. 384 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 384 Codice di Procedura Penale

Fuga dopo il colpo al bancomat: escluso il pericolo di fuga
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del fermo disposto verso un indagato accusato di aver fatto esplodere un bancomat. Dopo il colpo, l'uomo era scappato a piedi lungo l'autostrada fino a un'area di servizio, dove aveva telefonato alla madre fornendo inizialmente false generalità ai poliziotti. Il Giudice per le indagini preliminari aveva negato la convalida per carenza del pericolo di fuga. Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione sostenendo che la fuga immediata e le bugie sull'identità giustificassero la misura. Gli Ermellini hanno respinto il ricorso della pubblica accusa. Il semplice allontanarsi dal luogo del delitto subito dopo l'azione non coincide automaticamente con il concreto pericolo di fuga, né rileva l'irreperibilità dei complici.
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Sequestro probatorio: la Cassazione annulla l’ordinanza
Una società di servizi elicotteristici, indagata per frode e falso, otteneva dal G.i.p. la restituzione di documenti sequestrati. La Procura ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte, con la sentenza n. 37495/2024, ha annullato l'ordinanza non per il vizio procedurale della mancata udienza (ritenuto sanato), ma per la motivazione apparente. È stato ribadito che il giudice deve sempre motivare in modo concreto la decisione su un sequestro probatorio, valutando le specifiche esigenze investigative come una perizia calligrafica sui documenti originali.
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Fermo di polizia giudiziaria: quando è legittimo?
La Corte di Cassazione si pronuncia sulla legittimità di un fermo di polizia giudiziaria eseguito dopo l'avvio delle indagini da parte del Pubblico Ministero. In un caso di omicidio preterintenzionale, il fermo è stato ritenuto valido perché l'individuazione del sospettato, con il necessario grado di gravità indiziaria, è avvenuta solo in un secondo momento, grazie a intercettazioni. La Corte ha chiarito che l'eccezione prevista dall'art. 384 c.p.p. consente alla polizia di agire se il sospettato viene identificato con certezza solo successivamente e sussistono ragioni di urgenza.
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