Il caso riguarda un Cittadino Straniero trattenuto presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR). La Questura chiedeva una terza proroga del trattenimento, concessa dal Giudice di Pace nonostante l'inattività dell'amministrazione nell'avviare nuove procedure di identificazione. Il Cittadino Straniero ha impugnato la decisione, lamentando la mancanza di elementi concreti per il rimpatrio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la proroga del trattenimento incide sulla libertà personale (tutelata dall'Art. 13 della Costituzione) e non può essere concessa in modo automatico o con motivazioni generiche. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace, poiché i termini massimi erano ormai scaduti, sancendo la vittoria del Cittadino Straniero.
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