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Art. 382 Codice di Procedura Civile — Anno 2019

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Spese di giustizia: liquidazione con regole pubbliche
Una società che fornisce servizi tecnologici per intercettazioni e monitoraggio alle Procure della Repubblica otteneva un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle sue prestazioni. La Corte d'Appello confermava il decreto, qualificando il rapporto come un contratto di diritto privato. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Ministero, ha ribaltato la decisione, stabilendo che tali prestazioni costituiscono 'spese di giustizia'. Di conseguenza, la loro liquidazione non può avvenire tramite un'azione privatistica come il decreto ingiuntivo, ma deve seguire l'apposita procedura amministrativa prevista dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza senza rinvio, dichiarando l'azione originaria improponibile.
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