Un ente pubblico regionale e un lavoratore si scontravano sul calcolo dell'incentivo all'esodo, in particolare sull'inclusione della tredicesima e quattordicesima mensilità. Dopo la sentenza d'appello favorevole al dipendente, l'ente ricorreva in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti raggiungevano un accordo transattivo amichevole, depositando un verbale di transazione e chiedendo la chiusura del processo. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Questa pronuncia comporta l'automatica perdita di efficacia della sentenza d'appello precedentemente impugnata, senza applicazione del raddoppio del contributo unificato, compensando interamente le spese di lite tra le parti come concordato.
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