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Art. 38 Costituzione

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Indebito assistenziale: quando restituire le somme?
La Corte di Appello ha stabilito che un cittadino deve restituire le somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento a partire dalla data di comunicazione del verbale medico che ne negava i requisiti. La sentenza chiarisce che il ritardo dell'ente previdenziale nel sospendere l'erogazione non genera un legittimo affidamento nel percipiente. La conoscenza legale del verbale, anche per compiuta giacenza della raccomandata, fa venire meno la buona fede e impone la restituzione dell'indebito assistenziale.
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Indebito assistenziale: quando non va restituito?
Il Tribunale di Milano ha stabilito che un indebito assistenziale non deve essere restituito se il cittadino ha agito in buona fede, comunicando i propri redditi tramite dichiarazione fiscale. L'ente previdenziale, avendo l'onere di conoscere tali dati, non può richiedere la restituzione delle somme erogate per carenza dei requisiti reddituali se non prova il dolo del percipiente. La richiesta di rimborso è stata quindi respinta e l'ente condannato a restituire le somme trattenute e a pagare le spese legali.
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Pensione Quota 100: quando è cumulabile con il lavoro
Un pensionato che beneficiava della "Pensione Quota 100" ha svolto un breve periodo di lavoro dipendente, percependo un reddito minimo. L'ente previdenziale ha richiesto la restituzione dell'intera annualità di pensione, sostenendo un'incompatibilità assoluta. Il Tribunale di Brescia ha accolto la tesi del pensionato, stabilendo che la "incumulabilità" prevista dalla legge non comporta la perdita dell'intera pensione, ma solo la sospensione dei ratei mensili percepiti durante i mesi di effettiva attività lavorativa. Di conseguenza, l'ente è stato condannato a restituire le somme trattenute in eccesso.
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Obbligo contributivo socio: il reddito d’impresa conta
Una socia, già iscritta alla Gestione Artigiani per la sua attività lavorativa in una società, ha contestato una richiesta di contributi basata sui redditi percepiti da un'altra società di persone in cui era socia non lavorante. Il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso, stabilendo che l'obbligo contributivo del socio si estende alla totalità dei redditi d'impresa percepiti, inclusi quelli derivanti da partecipazioni societarie, indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa diretta in quella specifica società. La decisione si fonda sull'interpretazione estensiva della base imponibile previdenziale, allineata alla nozione fiscale di reddito d'impresa.
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