L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, la sua richiesta di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare. L'Imputato sosteneva che il giudice fosse incompatibile per aver autorizzato intercettazioni in un procedimento connesso. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità, stabilendo che la ricusazione del giudice deve essere presentata entro la conclusione degli accertamenti sulla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, e non entro tre giorni dall'inizio del giudizio abbreviato. Non essendoci prove di una conoscenza tardiva della causa di incompatibilità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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