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Art. 38 Codice di Procedura Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

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Giurisdizione arbitrale estera: la Cassazione ribalta la decisione
Un'Azienda italiana ha venduto un impianto a un'Azienda algerina, fornendo una garanzia bancaria. Dopo presunti difetti, l'Azienda algerina ha escusso la garanzia. L'Azienda italiana ha citato in giudizio l'Azienda algerina e la Banca italiana per contestare l'escussione e ottenere risarcimento. I giudici di merito avevano negato la giurisdizione italiana, ritenendo applicabile una clausola compromissoria per arbitrato estero. La Corte di Cassazione ha stabilito che la **giurisdizione arbitrale estera** non può essere rilevata d'ufficio dal giudice se la parte interessata (l'Azienda algerina) è contumace. La decisione di ricorrere all'arbitrato deve sempre partire da una richiesta esplicita della parte.
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