La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di violenza per costringere a commettere reato, originariamente qualificato come intralcio alla giustizia. Un imputato è stato condannato per aver minacciato un testimone al fine di fargli ritrattare delle accuse. La Suprema Corte ha confermato la condanna, chiarendo che la riqualificazione del reato da art. 377 a art. 611 c.p. è legittima quando il nucleo della condotta (violenza o minaccia) rimane invariato. Ha inoltre precisato che per la sussistenza del reato non è necessario che il crimine-fine venga effettivamente commesso. La pena è stata ridotta per un errore di calcolo relativo al rito abbreviato. L'appello di un coimputato, il cui reato era stato dichiarato prescritto, è stato giudicato inammissibile.
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