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Art. 377 Codice Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 377 Codice Penale

Registrazioni della persona offesa incastrano l’usuraio: condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per un soggetto accusato di usura, tentata estorsione, esercizio abusivo del credito e intralcio alla giustizia. La difesa contestava l'utilizzabilità delle registrazioni della persona offesa effettuate di nascosto durante i colloqui. I giudici hanno stabilito che tali registrazioni non violano la disciplina sulle intercettazioni, poiché uno dei partecipanti era consapevole. Esse costituiscono documenti o prove atipiche pienamente utilizzabili. La Corte ha inoltre ritenuto configurato l'intralcio alla giustizia per le minacce rivolte a chi aveva reso dichiarazioni solo nella fase delle indagini preliminari, e ha confermato la confisca degli immobili ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi leciti.
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Violenza per costringere: Cassazione su art. 611 c.p.
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di violenza per costringere a commettere reato, originariamente qualificato come intralcio alla giustizia. Un imputato è stato condannato per aver minacciato un testimone al fine di fargli ritrattare delle accuse. La Suprema Corte ha confermato la condanna, chiarendo che la riqualificazione del reato da art. 377 a art. 611 c.p. è legittima quando il nucleo della condotta (violenza o minaccia) rimane invariato. Ha inoltre precisato che per la sussistenza del reato non è necessario che il crimine-fine venga effettivamente commesso. La pena è stata ridotta per un errore di calcolo relativo al rito abbreviato. L'appello di un coimputato, il cui reato era stato dichiarato prescritto, è stato giudicato inammissibile.
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Metodo mafioso: condanna anche senza affiliazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per usura, estorsione e intralcio alla giustizia, aggravati dal metodo mafioso. La sentenza chiarisce che per l'applicazione di tale aggravante non è necessaria l'appartenenza formale a un'associazione criminale, ma è sufficiente che l'agente utilizzi modalità di condotta che evochino la tipica forza intimidatrice delle organizzazioni mafiose, inducendo nella vittima uno stato di assoggettamento e omertà.
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