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Art. 377-bis Codice Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 377-bis Codice Penale

Ricorso straordinario per errore di fatto: accolto ma inutile
Il Condannato ha presentato un ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo appello sulle circostanze attenuanti generiche, ritenendo erroneamente che non fossero state richieste tempestivamente. La Suprema Corte riconosce l'errore materiale di lettura degli atti e revoca la precedente decisione. Tuttavia, nel rivalutare immediatamente il merito della questione, i giudici dichiarano comunque inammissibile il ricorso originario. La difesa aveva infatti basato la richiesta di attenuanti solo sulla condizione di incensurato del Condannato, elemento che per legge non è sufficiente a giustificare uno sconto di pena. Di conseguenza, il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.
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Sospensione pena e mafia: no allo stop se il ricorso è debole
Un soggetto, condannato per aver indotto una collaboratrice di giustizia a mentire con l'aggravante mafiosa, ha chiesto la sospensione esecuzione pena in attesa della decisione su un ricorso straordinario. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. Secondo i giudici, la sospensione è concessa solo in casi di 'eccezionale gravità', che richiedono un'alta probabilità di successo del ricorso principale. In questo caso, il ricorso è apparso debole fin da una prima analisi. L'appello originario era troppo generico e non contestava le motivazioni del primo giudice sul perché, dato il contesto mafioso, non fossero state concesse le attenuanti. Di conseguenza, la richiesta di sospensione è stata rigettata.
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Dichiarazioni predibattimentali: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9597/2025, ha rigettato i ricorsi di due imputati condannati per rapina aggravata e altri reati. La Corte ha confermato la validità dell'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali dei coimputati che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere a causa di intimidazioni subite, specificando che il presupposto per tale acquisizione è di natura oggettiva e non richiede che l'intimidazione provenga direttamente dall'imputato. Sono stati inoltre respinti i motivi relativi alla mancata rinnovazione del dibattimento in appello e all'inutilizzabilità delle intercettazioni.
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