L'Imputato era stato condannato per furto aggravato e per induzione a rendere dichiarazioni mendaci con l'aggravante mafiosa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa. Riguardo all'induzione a rendere dichiarazioni mendaci, la Corte ha stabilito che il reato non sussiste se le dichiarazioni sono state rese alla polizia giudiziaria delegata e non direttamente all'autorità giudiziaria. Per il reato di furto, i giudici hanno dichiarato inutilizzabili le intercettazioni telefoniche poiché disposte per procedimenti diversi e privi di collegamento sostanziale. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna perché il fatto non sussiste, estendendo gli effetti favorevoli della decisione anche ai coimputati.
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