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Art. 377-bis Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 377-bis Codice Penale

Minacce al Collaboratore: la Cassazione e il Tentativo di induzione
La Cassazione ha esaminato il caso di alcuni imputati accusati di aver minacciato il familiare di un collaboratore di giustizia per fargli ritrattare le dichiarazioni. La Corte d'Appello li aveva condannati per violenza generica. La Suprema Corte ha annullato la sentenza per un imputato deceduto. Per gli altri, ha annullato la condanna principale, ordinando un nuovo esame. La Corte d'Appello non aveva valutato la richiesta di riqualificare il fatto come "Tentativo di induzione a non rendere dichiarazioni" (art. 56-377 bis c.p.), un reato specifico che tutela il processo giudiziario.
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Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma condanna per truffa
Un Imputato è stato condannato in primo grado per reati di truffa, alterazione di marchi e induzione a false dichiarazioni. La Corte d'Appello ha confermato questa condanna. L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sua responsabilità. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto che le argomentazioni presentate fossero solo una ripetizione di quelle già esaminate e respinte dai giudici precedenti. Di conseguenza, il ricorso non è stato nemmeno discusso nel merito. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Induzione a rendere dichiarazioni mendaci: cade la condanna
L'Imputato era stato condannato per furto aggravato e per induzione a rendere dichiarazioni mendaci con l'aggravante mafiosa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa. Riguardo all'induzione a rendere dichiarazioni mendaci, la Corte ha stabilito che il reato non sussiste se le dichiarazioni sono state rese alla polizia giudiziaria delegata e non direttamente all'autorità giudiziaria. Per il reato di furto, i giudici hanno dichiarato inutilizzabili le intercettazioni telefoniche poiché disposte per procedimenti diversi e privi di collegamento sostanziale. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna perché il fatto non sussiste, estendendo gli effetti favorevoli della decisione anche ai coimputati.
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