Nel corso di un giudizio di legittimità tra due società, la parte ricorrente ha inizialmente rifiutato una proposta di definizione accelerata, insistendo per la decisione e depositando una memoria difensiva. Tuttavia, nell'imminenza dell'udienza in camera di consiglio, la stessa società ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Nonostante la rinuncia, la mancata accettazione della controparte ha spinto i giudici a liquidare le spese di lite. Valutando il comportamento altalenante della ricorrente, la Corte l'ha condannata a pagare le spese processuali in favore del difensore della controparte.
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