La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile contro un'ordinanza del GIP che aveva archiviato parzialmente un'indagine e dichiarato la propria incompetenza per la restante parte. La Corte ha stabilito che tale provvedimento non costituisce un atto abnorme e che le ordinanze di archiviazione, dopo la riforma del 2017, non sono direttamente ricorribili in Cassazione, ma solo tramite reclamo per vizi specifici.
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