La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di false dichiarazioni all'autorità giudiziaria (art. 374-bis c.p.). Il ricorrente sosteneva erroneamente che il fatto dovesse essere qualificato come semplice falsità in scrittura privata (art. 485 c.p., ormai depenalizzato), e contestava l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d'Appello, rilevando la genericità dei motivi di ricorso, in quanto riproduttivi di censure già ampiamente e correttamente disattese nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Continua »