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Art. 371-bis Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 371-bis Codice Penale

Falsa testimonianza: Cassazione conferma la condanna e respinge il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una testimone condannata per falsa testimonianza. La testimone aveva chiesto la riqualificazione del reato in "false informazioni al pubblico ministero", ritenuto meno grave. Tuttavia, la Corte ha confermato la condanna per falsa testimonianza (Art. 372 c.p.), poiché la ricostruzione degli eventi e la falsità delle dichiarazioni erano state pienamente provate. La ricorrente dovrà sostenere le spese processuali e versare una somma alla cassa delle ammende.
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Genericità dei motivi di ricorso: no a ricorsi fotocopia
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due soggetti condannati per false informazioni al pubblico ministero. I ricorrenti contestavano la precedente decisione d'appello, ma si sono limitati a richiamare principi teorici senza spiegare in che modo il giudice di secondo grado avesse errato nel loro caso specifico. Questa condotta ha configurato la genericità dei motivi di ricorso, determinando il rigetto dell'impugnazione e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Ritrattazione delle false informazioni: quando non evita la pena
Il caso riguarda un cittadino che ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per aver smentito le proprie dichiarazioni. Tuttavia, le dichiarazioni mendaci erano state rese alla polizia giudiziaria e non al pubblico ministero. La Suprema Corte ha confermato che per tali dichiarazioni non è applicabile la ritrattazione delle false informazioni prevista per il reato di cui all'articolo 371-bis del codice penale. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Ricorso in Cassazione non è un nuovo processo: inammissibilità
La Corte di Cassazione ha stabilito l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da due imputati, condannati per aver fornito false informazioni al pubblico ministero. I ricorrenti non hanno contestato un errore di diritto, ma hanno tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si riesamina il merito della vicenda. Di conseguenza, ha respinto i ricorsi, rendendo la condanna definitiva e obbligando gli imputati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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