Un'impresa di trasporti ha utilizzato un credito IVA trimestrale in compensazione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, sostenendo che per l'attività svolta nel 2010 fosse permessa solo la compensazione annuale. I giudici di merito hanno confermato l'irregolarità ma ridotto la sanzione, riconoscendo l'esistenza del credito. La Corte di Cassazione, considerando una legge successiva che ha reso legittima tale compensazione IVA infrannuale, ha rinviato il caso a una pubblica udienza. La questione cruciale è se la nuova norma debba comportare l'annullamento totale della sanzione in base al principio di abolitio criminis, data l'esistenza di precedenti contrastanti.
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