Una pubblica amministrazione ha risolto un contratto di brokeraggio a seguito di una scissione societaria dell'impresa appaltatrice, basandosi su una clausola del bando. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della risoluzione, stabilendo che le clausole contrattuali non possono derogare alle norme imperative del codice dei contratti pubblici, che consentono tali modifiche soggettive a patto che vengano mantenuti i requisiti di partecipazione. La risoluzione del contratto pubblico è stata quindi considerata illecita, e il ricorso dell'ente è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali.
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