La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di calunnia. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale della pena. I giudici hanno chiarito che la Cassazione non può riesaminare le prove già valutate nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, per ottenere le attenuanti generiche occorrono elementi positivi concreti. Infine, la presenza di precedenti condanne, anche se per reati ormai estinti, legittima il giudice a negare la sospensione condizionale della pena, poiché fa venire meno la fiducia che il colpevole non commetta altri reati in futuro. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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