La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale presentato da un Lavoratore contro una sentenza d'appello. Il Lavoratore contestava la condanna per il reato di cui all'art. 367 c.p. (omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale) e criticava la motivazione della sentenza d'appello, ritenendola generica e basata su una "motivazione per relationem". La Corte ha giudicato i motivi del ricorso generici e manifestamente infondati. Di conseguenza, il Lavoratore ha dovuto pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende.
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