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Art. 366 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 366 Codice di Procedura Penale

Guida in stato di ebbrezza: ricorso inammissibile per vizi procedurali
Un Conducente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Ha presentato ricorso in Cassazione contestando la regolarità della notifica dell'udienza, l'omesso deposito dell'alcoltest, la mancata prova di omologazione dell'etilometro, la valutazione dei sintomi di ebbrezza e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'omesso deposito dell'alcoltest è una mera irregolarità e che spetta alla difesa dimostrare il malfunzionamento dell'etilometro regolarmente omologato e tarato. La condanna è stata confermata.
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Accertamento Tecnico Irripetibile: Accesso Limitato ai Dati Digitali
La Cassazione ha chiarito i limiti dell'Accertamento Tecnico Irripetibile sui dati digitali. Due indagati, Il Dirigente e Il Manager, avevano chiesto la copia completa di uno smartphone sequestrato a un terzo, Il Testimone. Sul dispositivo era stato disposto un Accertamento Tecnico Irripetibile per verificare solo alcune chat. Il Pubblico Ministero e il GIP avevano limitato l'accesso ai soli dati rilevanti per l'indagine. La Corte ha rigettato i ricorsi, affermando che il diritto di difesa non è violato se l'accesso è circoscritto ai dati pertinenti, anche se il dispositivo contiene più informazioni. L'Accertamento Tecnico Irripetibile è strumentale e mirato.
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Guida in stato di ebbrezza: verbali, etilometro e condanna
Un automobilista è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza a seguito dell'esito positivo dell'alcoltest. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata tempestiva allegazione del verbale dell'alcoltest, la presunta assenza di prova della periodica revisione dell'etilometro, la distanza temporale di trentaquattro minuti tra il fermo e il test, richiedendo inoltre l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il ritardo nel deposito del verbale costituisce mera irregolarità. Inoltre, la Corte ha chiarito che spetta all'imputato l'onere di allegare vizi specifici sul macchinario prima di gravare l'accusa della relativa prova probatoria. Lo scarto temporale ridotto non incide sulla validità del controllo e la presenza di un passeggero in orario notturno esclude la tenuità del fatto.
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