La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di alcuni locatori a pagare l'indennità aggiuntiva a una società ex conduttrice. I locatori avevano avviato, nei medesimi locali, un'attività commerciale di abbigliamento considerata simile a quella precedente, nonostante l'assenza del marchio specifico. La Corte ha rigettato i motivi di ricorso, chiarendo che la valutazione sulla somiglianza delle attività è un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità e che il giudice d'appello può, in certi casi, disporre integrazioni probatorie per accertare la verità materiale.
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