La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13832/2024, ha stabilito che in un appalto pubblico, la sospensione dei lavori causata dalla mancanza di autorizzazioni che l'ente appaltante doveva ottenere è illegittima. Di conseguenza, l'impresa appaltatrice ha diritto a un risarcimento automatico e presuntivo per le spese generali e il mancato utile, senza la necessità di fornire una prova specifica del danno subito.
Continua »