Una società di capitali ha impugnato un verbale ispettivo degli enti previdenziali che contestava il mancato pagamento di contributi per tre lavoratori e violazioni sul minimale contributivo. Dopo la conferma della condanna nei primi due gradi di giudizio, l'impresa ha presentato un Ricorso per Cassazione articolato in sei motivi. La Suprema Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile a causa della formulazione confusa dei motivi, che sovrapponevano censure di diritto e vizi di motivazione tra loro incompatibili. Inoltre, la Corte ha rilevato che la ricorrente mirava impropriamente a una rivalutazione dei fatti storici, operazione preclusa in sede di legittimità.
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