Una cittadina ha avviato una causa per ottenere il passaggio su un terreno confinante. Dopo alterne decisioni nei primi due gradi di giudizio, la questione è giunta in Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato la nullità della procura speciale rilasciata all'avvocato della ricorrente. L'atto, spillato al ricorso, mancava di data, del numero della sentenza impugnata e di un riferimento esplicito al giudizio di legittimità, limitandosi a formule generiche per il merito. Questo difetto ha causato l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha applicato il principio per cui la concomitanza di queste lacune determina la nullità della procura speciale. Di conseguenza, l'avvocato è stato condannato personalmente a pagare le spese processuali e il doppio del contributo unificato.
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