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Art. 363-bis Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 363-bis Codice di Procedura Civile

Regolamento di competenza: stop al ricorso contro l’ordinanza
Alcuni proprietari hanno impugnato una delibera del Condominio davanti al Tribunale. Il Condominio ha chiesto un rinvio pregiudiziale alla Cassazione e ha contestato la competenza del giudice. Il Tribunale ha rigettato l'istanza e ha disposto la prosecuzione del giudizio. Il Condominio ha quindi proposto un regolamento di competenza in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. L'ordinanza del Tribunale ha carattere ordinatorio e non definitivo, poiché non è stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni e può essere rivista al momento della sentenza. La causa deve proseguire davanti al Tribunale e il Condominio è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
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Regolamento di Competenza: Inammissibile l’Appello del Condominio
Un'Azienda Immobiliare ha citato in giudizio un Condominio a Firenze per contestare alcune delibere relative a posti auto. Il Condominio ha eccepito la competenza territoriale, sostenendo che un regolamento condominiale stabiliva la competenza di Milano. La clausola di deroga era stata però revocata. Il Condominio ha poi chiesto un rinvio pregiudiziale alla Cassazione per chiarire se la deroga alla competenza richiedesse l'unanimità. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile questa richiesta. Il Condominio ha proposto **regolamento di competenza** contro tale ordinanza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condominio, ribadendo che l'ordinanza del giudice di merito che afferma la propria competenza e dispone la prosecuzione del giudizio non è impugnabile tramite **regolamento di competenza**, salvo specifiche eccezioni non riscontrate nel caso.
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Istanza di prelievo: obbligo per l’indennizzo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una cittadina che chiedeva un indennizzo per l'irragionevole durata di un processo amministrativo. La domanda era stata respinta perché non era stata presentata l'istanza di prelievo. La Corte ha confermato che tale istanza non è una mera formalità, ma un rimedio preventivo obbligatorio ed efficace, la cui omissione preclude il diritto all'equa riparazione, in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
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