Un lavoratore, formalmente dipendente di una cooperativa ma di fatto impiegato presso un istituto bancario, ha richiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro diretto. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni precedenti, ha stabilito che in caso di interposizione fittizia di manodopera, il termine di decadenza per l'impugnazione non decorre se l'utilizzatore effettivo della prestazione non nega il rapporto con un atto scritto. Di conseguenza, il licenziamento da parte del datore di lavoro formale è irrilevante ai fini della decorrenza dei termini.
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