La Corte di Cassazione ha stabilito che il requisito della forma scritta contratti PA è soddisfatto quando un incarico professionale è approvato tramite una delibera di giunta che richiama uno schema di contratto già firmato dal professionista. Nel caso in esame, una società di progettazione chiedeva il pagamento per il restauro di un castello, ma l'ente locale eccepiva la nullità del contratto per mancanza di un unico documento firmato da entrambe le parti. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che la firma del Sindaco sulla delibera di approvazione è sufficiente a perfezionare il vincolo negoziale.
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