Un contribuente, ex dirigente di una grande azienda energetica, ha richiesto il rimborso dell'IRPEF versata in eccesso sulla liquidazione del proprio fondo pensione integrativo. La controversia riguarda l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,5% sul rendimento netto maturato. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale tassazione di favore è applicabile solo se il contribuente dimostra che il rendimento derivi da effettivi investimenti del capitale sul mercato finanziario. Nel caso di specie, la documentazione prodotta è stata ritenuta inidonea a fornire tale prova, portando al rigetto definitivo della domanda di rimborso.
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