La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per una società editoriale, ravvisando un rapporto di parasubordinazione con tre collaboratori giornalistici. Nonostante la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo, le modalità concrete di esecuzione, caratterizzate da contatti quotidiani, scadenze fisse e coordinamento redazionale, hanno dimostrato la natura coordinata e continuativa della prestazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché mirava a una rivalutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio, operazione preclusa in sede di legittimità.
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