La Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS contro un'avvocata, confermando l'insussistenza del suo obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. La professionista aveva percepito redditi inferiori a 5.000 euro, considerati indice di attività occasionale. Tuttavia, la vittoria si è basata su un punto cruciale: la Corte d'Appello aveva fondato la sua decisione su due motivi, l'occasionalità e la prescrizione del credito. L'INPS ha impugnato solo il primo, rendendo definitiva la motivazione sulla prescrizione e inammissibile l'intero ricorso. La professionista, quindi, non deve versare i contributi richiesti.
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