Una contribuente, colpita dal sisma siciliano del 1990, si opponeva a una cartella di pagamento dell'INPS, sostenendo di avere diritto agli speciali sgravi contributivi sisma, che le avrebbero permesso di pagare solo il 10% del debito. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso. I giudici hanno stabilito che il beneficio non è un diritto da far valere in qualsiasi momento. Per ottenere la definizione agevolata, la contribuente avrebbe dovuto pagare spontaneamente l'importo ridotto entro le scadenze fissate dalla legge. Avendo atteso la notifica della cartella di pagamento, ha perso il diritto all'agevolazione, che presuppone un adempimento tempestivo e non una reazione a un atto di riscossione.
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