L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che annullava un accertamento catastale a carico di un contribuente. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello poiché la notifica era avvenuta tramite un operatore postale privato. La Cassazione, richiamando le Sezioni Unite, ha chiarito che la notifica tramite posta privata senza titolo abilitativo non è inesistente, bensì nulla. Tuttavia, tale nullità può essere sanata solo se l'atto giunge a destinazione prima della scadenza dei termini per impugnare. Nel caso specifico, mancando la prova della data di ricezione da parte del contribuente, l'appello è stato dichiarato definitivamente inammissibile per tardività. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso del Fisco, confermando la vittoria del contribuente.
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