Un'impresa di costruzioni si è opposta al pagamento del corrispettivo richiesto da un organismo di attestazione, ritenendo invalida la clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anche in assenza di prestazioni. Secondo l'impresa, tale previsione costituiva una delle clausole vessatorie non specificamente approvata per iscritto, a causa di una firma cumulativa ritenuta generica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa. I giudici hanno chiarito che l'accertamento sulla validità della firma per le clausole vessatorie spetta esclusivamente al giudice di merito. Inoltre, nel caso specifico, la clausola era stata chiaramente indicata e richiamata nel contratto, escludendo qualsiasi genericità della sottoscrizione. L'impresa è stata quindi condannata a pagare il corrispettivo e le spese legali.
Continua »