Una società ha impugnato un decreto ingiuntivo di un ente previdenziale, sostenendo che i suoi collaboratori fossero semplici procacciatori d'affari. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la stabilità e la continuità della prestazione, evidenziate da pagamenti mensili e un'attività promozionale non episodica, qualificano il rapporto come contratto di agenzia, con conseguenti obblighi contributivi. L'appello è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità.
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