La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14505/2024, ha stabilito che l'inefficacia del contratto di sublocazione deriva direttamente dall'inopponibilità del contratto di locazione principale al nuovo proprietario, subentrato a seguito di pignoramento. Se la locazione principale, trascritta dopo il pignoramento, non è valida nei confronti del nuovo acquirente, anche il contratto di sublocazione perde ogni efficacia, obbligando il sublocatore alla restituzione del deposito cauzionale.
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