Un ex dipendente del settore aereo, titolare di trattamento pensionistico dal 1988, ha richiesto all'ente previdenziale una somma integrativa sul capitale liquidato. La Corte di Appello ha accolto la domanda dell'iscritto, condannando l'ente a corrispondere oltre quindicimila euro tramite l'applicazione di coefficienti aggiornati nel 2005. L'ente previdenziale ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno chiarito la disciplina del Fondo Volo liquidazione pensione per i trattamenti aventi decorrenza antecedente al primo luglio 1997. Per tali prestazioni anteriori operano i vecchi coefficienti del 1922, aventi natura statica e meno vantaggiosa. La Suprema Corte ha pertanto accolto il ricorso dell'ente previdenziale e cassato la sentenza d'appello, escludendo il diritto del pensionato alle differenze economiche.
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