Una società correntista cita in giudizio la propria banca per ottenere la ripetizione dell'indebito bancario, contestando l'applicazione di interessi anatocistici, spese non pattuite e tassi usurari. L'istituto di credito solleva l'eccezione di prescrizione decennale sui versamenti precedenti al decennio. Mancando il contratto scritto di apertura di credito, la Corte d'Appello qualifica i versamenti effettuati sul conto passivo come pagamenti solutori ormai prescritti e riduce drasticamente l'importo risarcibile da oltre 42.000 euro a soli 2.825 euro. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso della correntista inammissibile: spetta al cliente dimostrare l'esistenza del fido bancario per qualificare le rimesse come mero ripristino della disponibilità. Senza contratto formale, il saldo costantemente in passivo non prova la concessione del fido, confermando la prescrizione.
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