La Corte di Cassazione ha chiarito che il Pubblico Ministero può chiedere il fallimento di un'azienda anche se le informazioni sull'insolvenza provengono da un registro di notizie non costituenti reato (Modello 45), senza la necessità di una formale notizia di reato. L'Azienda aveva contestato il Fallimento su istanza del PM, sostenendo che il Pubblico Ministero non avesse la legittimazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la conoscenza dello stato di insolvenza, acquisita nell'ambito delle attività istituzionali del PM, è sufficiente per avviare la procedura fallimentare, indipendentemente dall'esito di eventuali procedimenti penali.
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