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Art. 359 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

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Falsità in certificati medici: niente arresto per i dentisti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura contro il diniego degli arresti domiciliari per due dentisti privati, accusati di aver rilasciato false attestazioni a un poliziotto per fargli ottenere permessi retribuiti. I giudici hanno confermato che i medici privati non sono pubblici ufficiali, bensì esercenti un servizio di pubblica necessità. Di conseguenza, le loro condotte integrano l'ipotesi di falsità in certificati medici (art. 481 c.p.) e non il più grave reato di falso in atto pubblico. Poiché la pena prevista per tale reato è inferiore ai limiti di legge per l'applicazione di misure cautelari personali, e data la carenza di interesse del Pubblico Ministero che non ha dimostrato l'attualità delle esigenze cautelari, la richiesta di arresto è stata definitivamente respinta.
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Falsità ideologica del medico: niente arresto per i certificati
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro il diniego degli arresti domiciliari per due odontoiatri e un poliziotto. I medici erano accusati di aver rilasciato false attestazioni di visite mai avvenute per consentire al poliziotto di ottenere congedi straordinari. La Suprema Corte ha confermato che i medici privati non sono pubblici ufficiali ma esercenti un servizio di pubblica necessità. Di conseguenza, le loro condotte integrano l'ipotesi di falsità ideologica del medico ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, reato che non consente l'applicazione di misure cautelari personali. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per carenza di interesse, non avendo il ricorrente specificato l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari.
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