Il Pubblico Ministero ha disposto d'urgenza un prelievo coattivo di campioni biologici su un soggetto indagato. Il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato inammissibile la richiesta di convalida ritenendola tardiva, calcolando il termine di quarantotto ore dalla data di emissione del decreto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore, stabilendo che il termine per richiedere la convalida inizia a decorrere esclusivamente dal momento dell'effettiva esecuzione del prelievo sulla persona, e non dalla firma del provvedimento. Trattandosi di un atto che incide sulla libertà personale, l'esigenza di controllo del giudice sorge solo quando la lesione del diritto si realizza concretamente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata ordinando al giudice di riesaminare il caso.
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