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Art. 357 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

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Riconoscimento fotografico: non basta senza teste
La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per ricettazione e commercio di prodotti falsi basata unicamente su un riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini preliminari. La Corte ha stabilito che tale identificazione, per avere pieno valore probatorio, deve essere confermata in dibattimento dalla testimonianza diretta della persona che l'ha compiuta. La testimonianza indiretta dell'agente di polizia non è sufficiente. La sentenza di appello è stata annullata per omessa motivazione su questo punto decisivo.
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