Un Lavoratore è stato condannato per furto aggravato di un lettore DVD, commesso all'interno di una comunità. La condanna, inizialmente emessa con rito abbreviato, è stata confermata in appello. Il Lavoratore ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello adeguata e coerente. Ha quindi confermato la condanna e imposto al Lavoratore il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
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