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Art. 357 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 357 Codice Penale

Conducente autobus pubblico ufficiale: Cassazione conferma condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un Individuo per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il caso riguardava l'aggressione a un conducente di autobus, ritenuto pubblico ufficiale. L'Individuo aveva sottratto le chiavi del mezzo e opposto resistenza. La difesa contestava la qualifica di pubblico ufficiale per il conducente di autobus e la configurazione della rapina impropria. La Suprema Corte ha ribadito che il conducente di un autobus di linea, privo di bigliettaio, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della rapina impropria, data la violenza usata per assicurarsi il possesso delle chiavi. Il ricorso dell'Individuo è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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Peculato dell’amministratore di sostegno: conto cointestato
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per peculato dell'amministratore di sostegno nei confronti di una donna nominata per tutelare l'anziana madre. L'amministratrice incassava regolarmente la pensione materna ma ometteva di versare la retta dovuta alla residenza sanitaria assistenziale in cui il genitore alloggiava. L'imputata ha sostenuto di aver agito come semplice contitolare del conto corrente bancario e non come pubblico ufficiale. I giudici hanno respinto questa tesi e hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Il ruolo pubblico di tutela conferito dal giudice prevale sulla contitolarità formale del conto. La condotta di appropriazione integra pienamente il delitto contestato. La ricorrente deve scontare la pena rideterminata a un anno e dieci mesi di reclusione con pena sospesa e versare tremila euro alla cassa delle ammende.
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Medico condannato per Peculato: visite in studio non autorizzato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per Peculato del pubblico ufficiale nei confronti di una dottoressa ginecologa. La professionista, autorizzata a svolgere attività libero-professionale intramuraria (intramoenia allargata) in uno studio specifico, aveva invece eseguito visite in un altro studio privato. Non aveva poi versato all'ASL la quota dovuta sui compensi incassati dalle pazienti, che erano state indirizzate a lei dalla struttura pubblica. La Suprema Corte ha ribadito che il possesso del denaro era avvenuto in ragione dell'ufficio, configurando il peculato e non la truffa. Ha annullato la sentenza solo per la rideterminazione della pena e l'applicazione di un'attenuante.
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Peculato nei Consorzi di Bonifica: La Cassazione conferma la natura pubblica
Un presidente di un Consorzio di Bonifica e la sua segretaria sono stati condannati per peculato. Hanno usato fondi e beni dell'ente per scopi personali, mascherando le spese con rimborsi ingiustificati. La Cassazione ha confermato che i Consorzi di Bonifica sono enti pubblici e il presidente è un pubblico ufficiale. Questo rende le appropriazioni un peculato, non truffa o abuso d'ufficio. La Corte ha rigettato i ricorsi, ma ha dichiarato prescritti i reati più datati. La pena per i reati residui sarà ricalcolata.
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Venditore di Biglietti: Incaricato di Pubblico Servizio o No? La Cassazione chiarisce
Un dipendente di un'azienda di trasporti pubblici è stato condannato per peculato, accusato di essersi appropriato di somme incassate dalla vendita di biglietti. La Corte di Cassazione ha esaminato la "qualifica di incaricato di pubblico servizio" del lavoratore. Ha stabilito che l'attività di vendita e rendicontazione dei biglietti era meramente esecutiva, senza poteri discrezionali o autoritativi. Di conseguenza, il reato è stato riqualificato come appropriazione indebita. Poiché l'appropriazione indebita richiede una querela (denuncia formale della vittima) per procedere, e questa mancava, la sentenza di condanna è stata annullata.
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Reato di peculato: finti rimborsi e firma sui conti dell’ente
Un Presidente di un ente agrario gestore di usi civici prelevava somme dai conti correnti istituzionali. L'amministratore giustificava tali uscite come rimborsi per trasferte istituzionali mai svolte, redigendo note di missione false. La difesa sosteneva che i fondi non fossero pubblici e che la delega di cassa spettasse a terzi. La Corte di Cassazione ha confermato le misure cautelari interdittive. I giudici hanno chiarito che chi possiede il potere di firma e gestisce beni collettivi risponde di reato di peculato, a prescindere dalla natura privata dell'ente o dalla provenienza specifica del denaro.
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Peculato del direttore postale: confermato il sequestro dei beni
Il Direttore dell'Ufficio Postale ha sottratto oltre trentaquattromila euro dalla cassa principale e dallo sportello automatico dell'ufficio da lui gestito. Il Giudice ha disposto il sequestro preventivo dei beni dell'indagato per il reato di peculato. La difesa ha sostenuto che il prelievo di denaro destinato al bancomat costituisce una semplice attività bancaria privata, configurabile solo come appropriazione indebita non punibile per mancanza di querela valida. La Corte di Cassazione ha confermato la configurazione del reato di peculato del direttore postale. I giudici hanno chiarito che il responsabile della filiale riveste la qualifica di pubblico ufficiale nella gestione e nella custodia della cassa generale dell'ufficio.
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Qualifica di pubblico ufficiale per il dipendente esattoriale
Un dipendente di Equitalia ha impugnato la propria condanna penale sostenendo di non possedere la qualifica di pubblico ufficiale. La difesa sosteneva che le sue mansioni fossero paragonabili a quelle di un semplice addetto alla biglietteria ferroviaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il rilascio di ricevute attestanti il pagamento di cartelle esattoriali costituisce un'attività di certificazione pubblica. Di conseguenza, al dipendente spetta la qualifica di pubblico ufficiale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di peculato: sì per l’agente, no dopo la revoca del mandato
Un mandatario dell'ente di tutela dei diritti d'autore è stato condannato per il reato di peculato per essersi appropriato delle somme riscosse e non versate all'ente. L'imputato ha fatto ricorso sostenendo di non rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio e che, dopo la revoca del mandato, la sua condotta non potesse configurare tale reato. La Corte di Cassazione ha confermato che la riscossione dei diritti d'autore ha natura pubblicistica, qualificando l'agente come incaricato di pubblico servizio. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso: dopo la revoca del mandato, venendo meno la qualifica pubblica, i fatti successivi non possono essere considerati peculato. La sentenza è stata annullata con rinvio per rideterminare la pena e valutare la rilevanza penale delle condotte successive alla revoca.
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