Un mandatario dell'ente di tutela dei diritti d'autore è stato condannato per il reato di peculato per essersi appropriato delle somme riscosse e non versate all'ente. L'imputato ha fatto ricorso sostenendo di non rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio e che, dopo la revoca del mandato, la sua condotta non potesse configurare tale reato. La Corte di Cassazione ha confermato che la riscossione dei diritti d'autore ha natura pubblicistica, qualificando l'agente come incaricato di pubblico servizio. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso: dopo la revoca del mandato, venendo meno la qualifica pubblica, i fatti successivi non possono essere considerati peculato. La sentenza è stata annullata con rinvio per rideterminare la pena e valutare la rilevanza penale delle condotte successive alla revoca.
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