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Art. 354 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 354 Codice di Procedura Penale

Guida in stato di ebbrezza: il verbale smentisce il conducente
Il Conducente, condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'alcoltest e l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'avvertimento sul difensore era regolarmente documentato nel verbale della polizia, atto dotato di fede privilegiata. Inoltre, la prescrizione non era maturata prima della sentenza d'appello a causa delle sospensioni per lo sciopero degli avvocati e per l'emergenza Covid. Di conseguenza, il Conducente perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Omicidio stradale: confermata la condanna del conducente ubriaco
L'Imputato, alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e a una velocità di circa 150-160 km/h, ha tamponato violentemente un'utilitaria sull'autostrada, causandone il ribaltamento e la morte del conducente. La Corte d'Appello lo ha condannato a cinque anni di reclusione per il reato di omicidio stradale. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata valutazione di ricostruzioni alternative dell'incidente e l'eccessività della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la responsabilità esclusiva dell'Imputato. I giudici hanno chiarito che le ipotesi alternative della difesa erano puramente congetturali e che la pena inflitta rispetta pienamente i criteri di proporzionalità e gravità del fatto.
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Guida in stato di ebbrezza: prelievo valido anche senza consenso
Il Conducente, dopo un incidente stradale notturno, veniva trasportato in ospedale dove i medici eseguivano un prelievo ematico per accertamenti terapeutici, rilevando un tasso alcolemico di 2,50 g/l. Il Conducente si trovava in uno stato soporoso che impediva di raccogliere il suo consenso. La difesa eccepiva l'inutilizzabilità del prelievo per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza. I giudici hanno stabilito che l'avviso non è dovuto se il prelievo rientra nei protocolli di cura ordinari e che la polizia non deve attendere il ripristino delle facoltà mentali del soggetto per gli accertamenti urgenti.
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