Un cittadino ha avviato una causa contro l'Amministrazione Pubblica davanti al Giudice di Pace, il quale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. In appello, il Tribunale ha invece riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario ma, anziché restituire gli atti al primo giudice, ha deciso direttamente la causa nel merito, rigettando la domanda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che il giudice d'appello non può scavalcare il primo grado. Per garantire il fondamentale principio del doppio grado di giurisdizione, il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la causa al Giudice di Pace. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al primo giudice per un nuovo esame della vicenda.
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