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Art. 35-bis ord. pen. — Anno 2023

Altri anni per Art. 35-bis ord. pen.

Giudizio di ottemperanza: il detenuto vince contro il silenzio
Un detenuto ha presentato una richiesta di ottemperanza per costringere l'amministrazione penitenziaria a rispettare una precedente decisione che gli consentiva di consultare documenti giudiziari su supporti informatici. Il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta de plano, cioè senza fissare un'udienza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, stabilendo che il giudizio di ottemperanza richiede obbligatoriamente lo svolgimento di un'udienza in contraddittorio tra le parti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato il caso al Magistrato di Sorveglianza affinché celebri la regolare udienza.
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Diritti dei detenuti: la Cassazione vieta la borsa frigo rigida
Un detenuto ha chiesto di poter acquistare una borsa frigo rigida per conservare cibi freschi in cella. Il Magistrato e il Tribunale di Sorveglianza hanno accolto la richiesta, ritenendola legata alla tutela della salute. Il Ministero della Giustizia ha fatto ricorso, sostenendo che la scelta del tipo di contenitore rientri nell'organizzazione interna e nella sicurezza del carcere, dato che l'uso di borse morbide era già garantito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo che i diritti dei detenuti non sono lesi dalle modalità organizzative di conservazione del cibo se l'alimentazione sana è comunque garantita. La Corte ha annullato senza rinvio i provvedimenti favorevoli al detenuto.
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Spazio minimo in cella: cella stretta ma risarcimento negato
Il Detenuto ha proposto ricorso lamentando condizioni di detenzione inumane nel carcere di Napoli Secondigliano. Nonostante disponesse di uno spazio individuale di 3,53 metri quadrati, lamentava l'assenza di bidet e di aerazione nel bagno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, quando lo spazio minimo in cella è compreso tra tre e quattro metri quadrati, eventuali carenze igieniche possono essere compensate da fattori positivi. Nel caso specifico, la presenza di una grande finestra apribile, la possibilità di fare docce frequenti e le ore trascorse fuori dalla cella costituiscono fattori compensativi sufficienti a escludere la violazione dei diritti fondamentali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Risarcimento per detenzione disumana: la Cassazione salva il ricorso
Un detenuto ha richiesto il risarcimento per detenzione disumana a causa delle condizioni subite in carcere. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto l'istanza e il detenuto ha presentato ricorso direttamente in Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che non è possibile ricorrere direttamente in Cassazione contro tale decisione, dovendosi prima proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza. Tuttavia, applicando il principio di conservazione dell'impugnazione, la Corte ha riqualificato il ricorso come reclamo e ha trasmesso gli atti al Tribunale competente, salvando l'azione del detenuto.
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Reclamo del detenuto: tra diritti e scelte del carcere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il rigetto di alcune istanze relative alla tutela della salute e alla fornitura dei pasti. I giudici hanno chiarito che il "Reclamo del detenuto" non può riguardare generiche lamentele sull'organizzazione dei servizi carcerari. Tali questioni rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria e non toccano diritti soggettivi direttamente tutelabili davanti al giudice. Di conseguenza, la decisione del Magistrato di Sorveglianza non è impugnabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Giudizio di ottemperanza: stop alle videochiamate post-Covid
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto in regime di massima sicurezza che chiedeva di proseguire i video-colloqui con i familiari dopo la fine della pandemia. Il magistrato aveva inizialmente concesso le videochiamate solo per l'emergenza Covid-19. Il detenuto ha avviato un giudizio di ottemperanza per estendere tale diritto anche a causa delle difficoltà di salute e viaggio dei parenti. La Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di ottemperanza serve solo a dare esecuzione a un provvedimento esistente e non può essere utilizzato per introdurre nuove richieste o ampliare decisioni passate. Di conseguenza, il detenuto ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Regime detentivo speciale: illegittimo vietare la cottura dei cibi
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che accoglieva il reclamo di un detenuto sottoposto a regime detentivo speciale (art. 41-bis). Il detenuto contestava il divieto di cucinare cibi al di fuori di rigide fasce orarie, limitazione non applicata ai detenuti comuni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, confermando che imporre restrizioni orarie sulla cottura dei cibi ai soli detenuti in regime differenziato, senza reali esigenze di sicurezza o igiene, costituisce una disparità di trattamento ingiustificata e vessatoria, lesiva del diritto alla salute e all'alimentazione.
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Regime 41-bis: la Cassazione concede la cottura dei cibi libera
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione del Tribunale di sorveglianza che consentiva a un detenuto in Regime 41-bis di cucinare senza limiti di orario, eliminando una disparità rispetto ai detenuti comuni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. I giudici hanno stabilito che le limitazioni ai diritti dei detenuti in Regime 41-bis sono legittime solo se strettamente necessarie a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Semplici esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria non possono giustificare un trattamento discriminatorio o afflittivo privo di reali finalità preventive. Di conseguenza, il detenuto ha vinto la causa, ottenendo il ripristino delle facoltà ordinarie di cottura dei cibi.
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Regime penitenziario 41-bis: vietato il lettore CD in cella
La Corte di Cassazione ha confermato il divieto per un detenuto sottoposto al regime penitenziario 41-bis di tenere in cella un lettore CD e i relativi supporti musicali e di studio. Il Tribunale di sorveglianza aveva già respinto il reclamo del detenuto, evidenziando che i controlli di sicurezza su tali dispositivi avrebbero richiesto un impiego sproporzionato di risorse umane e materiali da parte dell'Amministrazione penitenziaria, specialmente di notte. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto, ribadendo che le limitazioni ai diritti dei ristretti sono legittime se necessarie a garantire la sicurezza interna e se proporzionate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Diritto alla salute del detenuto: vietata la borsa frigo rigida
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Ministero della Giustizia contro la decisione che permetteva a un detenuto in regime di 41-bis di acquistare una borsa frigo rigida per conservare gli alimenti. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene esista un fondamentale diritto alla salute del detenuto che comprende la sana alimentazione, le modalità pratiche per garantirlo rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria. Poiché l'amministrazione garantiva già la catena del freddo tramite borse morbide e mattonelle refrigeranti sostituibili, il giudice non poteva imporre l'acquisto di un contenitore rigido, potenzialmente pericoloso per la sicurezza. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'autorizzazione all'acquisto della borsa rigida.
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Diritti dei detenuti: no alla borsa frigo rigida in cella
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che consentiva a un detenuto in regime speciale di acquistare una borsa frigo rigida per conservare gli alimenti. La Corte di Cassazione ha chiarito il confine tra i diritti dei detenuti e il potere organizzativo delle carceri. Sebbene esista il diritto fondamentale a una sana alimentazione e alla corretta conservazione del cibo, le modalità pratiche per garantirlo rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria. Poiché l'istituto offriva già un'alternativa idonea, ovvero l'uso di borse morbide con mattonelle refrigeranti sostituibili, la scelta di vietare il contenitore rigido per motivi di sicurezza è legittima. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento limitatamente all'acquisto della borsa rigida, accogliendo il ricorso del Ministero.
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Regime di 41-bis: colloqui registrati tra sicurezza e privacy
Una detenuta sottoposta al Regime di 41-bis ha impugnato il provvedimento che disponeva il controllo auditivo e la registrazione dei suoi colloqui visivi con i familiari per tre mesi. La ricorrente lamentava la violazione del diritto alla riservatezza e alla segretezza delle comunicazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per i soggetti sottoposti al Regime di 41-bis, la legge prevede restrizioni specifiche e legittima il controllo auditivo dei colloqui, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Di conseguenza, la misura restrittiva è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Regime penitenziario differenziato: salute contro sicurezza
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia contro la decisione che autorizzava un detenuto in regime penitenziario differenziato all'uso di una borsa frigo rigida. Il Tribunale di Sorveglianza riteneva la borsa rigida necessaria per tutelare la salute e la conservazione dei cibi. La Cassazione ha invece stabilito che l'amministrazione penitenziaria garantisce già la salubrità degli alimenti tramite borse termiche morbide e mattonelle refrigeranti sostituibili. I giudici non possono imporre scelte organizzative interne che spettano esclusivamente alla direzione del carcere, specie se l'oggetto richiesto (la borsa rigida) può diventare un'arma contundente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento favorevole al detenuto.
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Reclamo giurisdizionale del detenuto: no all’udienza se generico
Un detenuto, in seguito al suo trasferimento in un altro istituto penitenziario, ha richiesto la spedizione dei propri oggetti personali e di generici documenti processuali rimasti nella struttura di provenienza. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta senza fissare un'udienza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto. I giudici hanno chiarito che la mancata specificazione dei documenti richiesti non permette di configurare la lesione di un diritto soggettivo concreto. Di conseguenza, l'istanza non poteva essere trattata come un reclamo giurisdizionale del detenuto (che richiede un'udienza formale), ma andava qualificata come un semplice reclamo generico di natura amministrativa, il cui esito non è impugnabile davanti alla Suprema Corte.
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Regime di sorveglianza particolare: negati i CD per sicurezza
La Corte di Cassazione ha confermato il diniego all'acquisto di un lettore CD e di compact disk musicali per un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta evidenziando l'elevata pericolosità del soggetto, responsabile di gravi aggressioni fisiche e verbali contro agenti e compagni. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto, ribadendo che l'interesse culturale e ricreativo deve essere bilanciato con le preminenti esigenze di sicurezza dell'istituto penitenziario. Nel caso specifico, i CD avrebbero potuto essere spezzati e utilizzati come armi improprie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Colloquio telefonico 41-bis: no al diritto automatico mensile
Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire a un detenuto in regime speciale il colloquio telefonico 41-bis con il fratello, anch'egli detenuto nello stesso regime, ritenendo illegittimo il diniego basato sul parere contrario della DDA. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Magistrato. La Corte ha chiarito che l'autorizzazione per il colloquio telefonico 41-bis sostitutivo di quello visivo non è concessa una volta per tutte, ma richiede una specifica e autonoma valutazione mensile. È quindi necessario verificare di volta in volta la sussistenza di esigenze di sicurezza, acquisendo il parere della Direzione distrettuale antimafia.
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Reclamo del detenuto: no al ricorso se mancano critiche specifiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto che lamentava la mancata esecuzione di un provvedimento relativo alla disponibilità di utensili da cucina in cella. Il Tribunale di Sorveglianza aveva già accertato, tramite un commissario ad acta, che il detenuto aveva ricevuto un utensile idoneo e poteva acquistare pentole conformi ai regolamenti. La Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile poiché il ricorrente si è limitato a ripetere le vecchie lamentele senza contestare le spiegazioni dei giudici. Di conseguenza, è scattata la condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende. La decisione conferma che il reclamo del detenuto deve contenere critiche specifiche e non generiche contestazioni di fatto.
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Trattamento rieducativo del detenuto: tra diritti e carenza staff
Il detenuto ha presentato un reclamo lamentando ritardi e limitazioni nello svolgimento delle attività per il suo trattamento rieducativo del detenuto, causati dalla carenza di personale della struttura carceraria. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, rilevando che l'amministrazione ha comunque avviato le attività, seppur con i limiti organizzativi esistenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le esigenze organizzative e di sicurezza del carcere possono limitare i diritti dei detenuti, purché le scelte dell'amministrazione siano ragionevoli e proporzionate. Di conseguenza, il detenuto perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Regime carcerario differenziato: sì ai limiti per cucinare in cella
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un detenuto sottoposto al regime carcerario differenziato che contestava i limiti orari per la cottura dei cibi e la differenza dei prodotti acquistabili rispetto a un altro carcere. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Penitenziaria, stabilendo che la fissazione di fasce orarie per cucinare è una legittima scelta organizzativa del carcere e non ha intento punitivo. Inoltre, ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto sull'acquisto dei beni: la lista dei prodotti disponibili (modello 72) dipende da gare d'appalto locali e non esiste un diritto a ottenere lo stesso catalogo di un altro istituto. Vince l'Amministrazione Penitenziaria; confermate le limitazioni orarie e rigettata la richiesta sui prodotti.
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Diritto di difesa del detenuto: sì ai giornali con l’avvocato
Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis chiedeva di poter portare ai colloqui con il proprio difensore libri, giornali e riviste già sottoposti a censura. Il Tribunale di sorveglianza negava l'autorizzazione, ritenendo tali beni non strettamente legati alla difesa e rischiosi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, stabilendo che questi materiali rientrano nella categoria dei documenti e possono essere utili per la tutela legale. Poiché i testi avevano già superato il visto di censura all'ingresso in carcere, vietare di portarli a colloquio rappresenta una limitazione irragionevole che lede il diritto di difesa del detenuto. La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione con rinvio.
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