Un'Azienda Fornitrice ha chiesto il pagamento per forniture di materiale, ottenendo un decreto ingiuntivo contro un'Azienda Cliente. Quest'ultima ha contestato l'esistenza di un contratto di fornitura, sostenendo che le consegne fossero per un Comune. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno revocato il decreto, non ritenendo provato il contratto di fornitura tra le parti, nonostante trattative e consegne. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda Fornitrice. Ha ribadito che non si può chiedere un riesame delle prove sui fatti in Cassazione, specialmente in presenza di una doppia conforme decisione dei giudici di merito sulla mancanza di prova del contratto di fornitura.
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