Un soggetto, condannato per esercizio abusivo della professione e falso, ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, è stata respinta anche l'eccezione di prescrizione, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione ne impedisce la declaratoria. La condanna è divenuta definitiva.
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