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Art. 348 Codice Penale — Sezione Quarta Penale

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Abusivo esercizio della professione: risponde anche il direttore
Un odontotecnico, privo della laurea in odontoiatria, ha eseguito gravi interventi chirurgici su una paziente all'interno di una clinica privata, causandole lesioni permanenti alla bocca. Il Direttore Sanitario della struttura, pur sapendo che il collaboratore non era abilitato, non ha impedito l'attività. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del Direttore Sanitario per concorso in abusivo esercizio della professione e per cooperazione colposa nelle lesioni personali. I giudici hanno stabilito che chi dirige una struttura medica ha l'obbligo di verificare i titoli del personale. L'omissione di tale controllo rende il dirigente responsabile dei danni causati dal falso professionista, escludendo anche la particolare tenuità del fatto a causa della gravità delle lesioni riportate dalla vittima.
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