La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un professionista del settore pratiche auto, condannato per peculato e falso. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi di appello. La Corte ha stabilito che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione, anche se maturata dopo la sentenza d'appello, e di applicare l'attenuante del risarcimento del danno, se questo non è provato nella sua integralità.
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